C’è chi pensa che la questione legalitaria riguardi solo importanti palazzi romani dimenticandosi che è dal piccolo che si costruisce una società rispettosa del diritto e della legge.
C’è chi pensa che privati statuti siano prevalenti a norme legislative che indirizzano il bene comune dimenticandosi che la legge è al di sopra di ogni regolamento e statuto e da questa essi dipendono.
Noi, nei nostri limiti, nelle nostre contraddizioni , nelle nostre piccolezze, pensiamo che la legge venga prima e vada difesa.
E se la legge ci impone di fare delle scelte, le facciamo.
È quello che è successo in queste settimane sulla vicenda di incompatibilità tra un consigliere comunale eletto anche presidente di una associazione sportiva di secondo livello che ha in essere col comune una convenzione per gestione spazi e servizi.
Abbiamo provato a ricercare una soluzione diversa. Ma messi alle strette dagli articoli 63 e 69 del decreto legislativo 267 del 2000* ( il così detto TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI che i consiglieri comunali e chi fa politica attivamente dovrebbe conoscere bene) abbiamo dovuto decidere per il bene dell’assemblea consiliare eletta il 25 Maggio 2014 e della sua legittimità.
L’incompatibilità votata obbliga il consigliere comunale ad optare per una delle due cariche.
Nessuna ingerenza col mondo sportivo cormanese che rimane sovrano fino a dove la legge lo permette.
Non oltre.
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